La cancellazione dell'ipoteca nata a seguito di mutuo

Come prima cosa bisogna ricordare che che "estinzione" e "cancellazione" dell'ipoteca non sono la stessa cosa.

La cancellazione dell'ipoteca nata a seguito di mutuo

PREVENTIVO DI PRESTITO

Tipo finanziamento
Importo finanziamento
Nome e Cognome
Telefono
Email
Privacy (per ricevere i preventivi)


Oppure chiedi un preventivo di prestito, mutuo o cessione del quinto per e-mail.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------





L'estinzione dell'ipoteca (quella prevista dall'articolo 2878 del Codice Civile) rende inutilizzabile inutilizzabile, priva di valore legale: ne annulla quindi la consistenza e la possibilità di adoperarla. Anche se in pratica l'ipoteca non ha più valore, da un punto di vista prettamente formale continuerà a figurare come iscritta sul bene immobile(anche se con una presenza puramente apparente e priva di effetti giuridici).
Per esempio l'ipoteca si estingue con l'integrale rimborso del debito, ma chi eseguisse una visura ipotecaria avrebbe l'impressione che essa sussista ancora.
Così un eventuale acquirente dell'immobile pretenderà il più delle volte che esso venga liberato anche dalle annotazioni, pur se prive di contenuto e di validità giuridica.
La procedura che consegue la cancellazione delle formalità è definita "cancellazione di ipoteca".
La cancellazione dell'ipoteca volontaria (cioè l'ipoteca iscritta a seguito di accordo contrattuale tra le parti, come avviene per le ipoteche iscritte a seguito di erogazione di un mutuo da parte delle banche) può essere ottenuta sia con modalità automatica (purché relativa ad un mutuo) che mediante atto notarile.
Per utilizzare il vantaggioso sistema automatico, previsto dalla Legge n° 40 del 2 aprile 2007 (cosiddetta Legge Bersani), sarà sufficiente che la banca comunichi l’avvenuta estinzione del mutuo ai competenti uffici.
Ciò eviterà il coinvolgimento del notaio, con un consistente risparmio di spesa (il notaio non svolge alcuna funzione, quindi non va pagato).
Per i mutui estinti dopo il 2 giugno 2007, entro 30 giorni dall’estinzione la banca dovrà spontaneamente inviarne notifica all’Agenzia del Territorio, che procederà alla cancellazione dell’ipoteca senza oneri per il debitore.
A onor del vero va ricordato che spesso, dopo la comunicazione automatica o da parte del notaio agli uffici competenti della richiesta di cancellazione dell'ipoteca, la materiale cancellazione dell'ipoteca viene talvolta inserita con mesi o perfino anni di ritardo, a causa della scarsa efficienza delle conservatorie.
Ciò significa che nel frattempo l'ipoteca continuerà a risultare come esistente (anche se priva di valore giuridico in quanto il debito originario è stato estinto).
Durante tale periodo l'insussistenza dell'ipoteca potrà essere dimostrata, a pieno titolo, esibendo l'atto di assenso alla cancellazione del creditore (la banca appunto).
Qualora si sia fatto ricorso al meccanismo della cancellazione automatica, la rilevazione della sua effettuazione potrà essere espletata consultando il "Registro delle Comunicazioni", tenuto dall'Agenzia del Territorio.



© MutuiBanche.it - Partita Iva 01491190094