

La cancellazione dell'ipoteca nata a seguito di mutuo
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L'estinzione dell'ipoteca (quella prevista dall'articolo 2878 del Codice Civile) rende
inutilizzabile inutilizzabile, priva di valore legale: ne annulla quindi la consistenza e la possibilità di
adoperarla. Anche se in pratica l'ipoteca non ha più valore, da un punto di
vista prettamente formale continuerà a figurare come iscritta sul bene immobile(anche se con una
presenza puramente apparente e priva di effetti giuridici).
Per esempio l'ipoteca si estingue con l'integrale rimborso del debito,
ma chi eseguisse una visura ipotecaria avrebbe l'impressione che essa
sussista ancora.
Così un eventuale acquirente dell'immobile pretenderà il più delle
volte che esso venga liberato anche dalle annotazioni, pur se prive di
contenuto e di validità giuridica.
La procedura che consegue la cancellazione delle formalità è definita
"cancellazione di ipoteca".
La cancellazione dell'ipoteca volontaria (cioè l'ipoteca iscritta a seguito di accordo contrattuale tra le parti, come avviene per le ipoteche
iscritte a seguito di erogazione di un mutuo da parte delle banche) può essere ottenuta sia con
modalità automatica (purché relativa ad un mutuo) che mediante atto
notarile.
Per utilizzare il vantaggioso sistema automatico, previsto dalla Legge
n° 40 del 2 aprile 2007 (cosiddetta Legge Bersani), sarà sufficiente
che la banca comunichi l’avvenuta estinzione del mutuo ai competenti
uffici.
Ciò eviterà il coinvolgimento del notaio, con un consistente risparmio
di spesa (il notaio non svolge alcuna funzione, quindi non va pagato).
Per i mutui estinti dopo il 2 giugno 2007, entro 30 giorni
dall’estinzione la banca dovrà spontaneamente inviarne notifica
all’Agenzia del Territorio, che procederà alla cancellazione
dell’ipoteca senza oneri per il debitore.
A onor del vero va ricordato che spesso, dopo la comunicazione automatica o da parte del notaio agli uffici competenti della richiesta
di cancellazione dell'ipoteca, la materiale cancellazione dell'ipoteca viene talvolta inserita con mesi o perfino anni di
ritardo, a causa della scarsa efficienza delle conservatorie.
Ciò significa che nel frattempo l'ipoteca continuerà a risultare come
esistente (anche se priva di valore giuridico in quanto il debito originario è stato estinto).
Durante tale periodo l'insussistenza dell'ipoteca potrà essere
dimostrata, a pieno titolo, esibendo l'atto di assenso alla
cancellazione del creditore (la banca appunto).
Qualora si sia fatto ricorso al meccanismo della cancellazione
automatica, la rilevazione della sua effettuazione potrà essere
espletata consultando il "Registro delle Comunicazioni", tenuto
dall'Agenzia del Territorio.