L'Ipoteca nei mutui

Prima di erogare un mutuo le banche richiedono di iscrivere ipoteca su un immobile.
Quasi sempre, salvo casi particolarissimi, la Banca pretende che l'iscrizione ipotecaria sia di primo grado, nel senso che sul bene non gravino altre ipoteche preesistenti.

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Nel caso in cui il mutuatario non paghi almeno un certo numero di rate del mutuo (e quindi diventa insolvente), l'ipoteca consente alla Banca di porre in vendita il bene e, con il ricavato, soddisfare il proprio credito residuo.
L'ipoteca decade dopo 20 anni dalla sua iscrizione, a condizione che entro tale termine non venga rinnovata. L'ipoteca può essere rinnovata solo nel caso in cui alla scadenza dei 20 anni il debito non sia ancora estinto (ad esempio accadrà in un mutuo della durata di 30 anni). L'ipoteca può anche essere cancellata prima del termine di scadenza ma per poterlo fare è necessario che il debito sia stato estinto (cioè si deve provvedere alla estinzione anticipata del mutuo). In caso di estinzione anticipata il mutuatario potrà chiedere alla Banca il "consenso alla cancellazione d'ipoteca" e con questo documento rivolgersi ad un Notaio per la cancellazione. Da febbraio 2007, a seguito del Decreto Bersani sulle liberazioni, esiste anche un automatismo con cui, a fronte di estinzione anticipata, la banca si deve attivare per cancellare l'ipoteca senza che il cliente debba dare incarico ad un notaio.
Le ipoteche sono normalmente iscritte per un valore superiore al finanziamento erogato (dal 150% al 300% generalmente 200%). L'ipoteca infatti non copre solo il capitale erogato, ma anche:
- gli interessi previsti;
- gli eventuali interessi di mora, in caso di ritardo o mancato pagamento delle rate;
- i costi sostenuti (fisco, notaio, indagini sulla solvibilità, eccetera);
- le spese di giudizio per recupero di quanto dovuto, in caso di morosità;
- le polizze di assicurazione previste (polizza scoppio e incendio e polizza caso morte sul debitore).



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